SI
La riforma della giustizia spiegata bene punto per punto
di Fausto Desiderio
Mancano ormai pochi giorni alla data del referendum costituzionale in materia di
ordinamento giurisdizionale. Dialogando con amici e conoscenti, e monitorando il "dibattito"
social, mi e' apparso sempre piu' chiaro come gli argomenti guidati dalla polarizzazione dello
scontro politico stiano soppiantando le valutazioni sul merito della riforma.
Queste poche battute rappresentano un modesto tentativo di riportare l'attenzione, almeno
per la ristretta cerchia di persone che le leggeranno, sulla sostanza della proposta di revisione
costituzionale. Provero' a ripercorrere gli snodi principali della proposta e a raccontare perche'
la ritengo ragionevole e necessaria.
Una nota preliminare: non chiamiamola "riforma Meloni-Nordio", ma separazione delle
carriere, un tema che e' trasversale nei programmi e nella tradizione politica delle democrazie
liberali da decenni.
La riforma puo' essere efficacemente riassunta in tre nodi principali: separazione delle
carriere, modifica del metodo di designazione dei componenti dei futuri CSM e istituzione
dell'Alta corte disciplinare.
1. Separazione delle carriere. Se dovesse passare la riforma, sarebbe operata una netta
cesura fra i giudici (la magistratura "giudicante") e i pubblici ministeri (la magistratura
"requirente").
Distinti concorsi, impossibilita' di cambiare funzione, due distinti CSM. E' vero
che gia' oggi siamo davanti a una sostanziale "separazione delle funzioni". La riforma Cartabia
(d.lgs. 150/2022) ha introdotto una stretta separazione tra magistrati giudicanti e requirenti,
limitando il passaggio dall'una all'altra funzione a una sola volta nell'arco della carriera, entro
i primi 10 anni di servizio, e con un conseguente cambio di distretto. I dati in nostro possesso
dimostrano che solo una trascurabile percentuale di magistrati si avvale di questa possibilita'.
E allora in cosa sta la vera separazione? A mio modo di vedere, nell'istituzione di due CSM
separati: un Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e un Consiglio Superiore della
Magistratura requirente. Perche' e' importante? Questa riforma puo' apparire distante e
incomprensibile se non la si analizza dal giusto punto di vista, che e' il piu' importante: quello
del privato cittadino. L'ordinamento della giustizia deve essere infatti un insieme di regole
funzionale a garantire il piu' ampio rispetto delle garanzie individuali della persona.
Da questa prospettiva, e' semplice capire l'importanza di tale separazione. Io, imputato, avrei
la certezza che il pubblico ministero che mi accusa e il giudice che mi giudica non
interagiscano tra di loro per questioni inerenti alle assegnazioni e ai trasferimenti, alle
promozioni e ai provvedimenti disciplinari. E' una cruciale garanzia di terzieta'.
2. Modifica del metodo di designazione dei componenti del CSM. Se dovesse passare la
riforma, i due CSM manterrebbero la medesima composizione (2/3 togati e 1/3 laici), ma
cambierebbe il metodo con cui ne vengono individuati i componenti:
Due terzi di ciascun CSM saranno sorteggiati, rispettivamente, tra magistrati requirenti
e magistrati giudicanti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. E'
possibile che la legge ordinaria di attuazione inserisca dei requisiti (ad esempio di
anzianita') per poter essere sorteggiati. Ma anche se cosi' non fosse, ritengo che
ciascun magistrato, seppur giovane, sia perfettamente in grado di occuparsi di
trasferimenti e assegnazioni. Non mi sembra una materia particolarmente ostica per
chi ha il potere di condannare all'ergastolo.
- Un terzo di ciascun CSM sara' sorteggiato da un elenco di professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio,
compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi
dall'insediamento. E' evidente che un sorteggio "puro" non sarebbe ammissibile in una
platea cosi' ampia; resta quindi necessaria la mediazione del Parlamento. Certamente
e' una mediazione politica, ma coinvolge maggioranza e minoranza.
- Una legge di attuazione che sbilanciasse in favore del Governo la modalita' di elezione
della lista su cui operare il sorteggio sarebbe, con tutta probabilita', incostituzionale,
perche' lesiva del principio di autonomia e indipendenza della magistratura. Allo stesso
modo, una legge che prevedesse una lista troppo corta rispetto ai posti da assegnare
violerebbe il principio di casualita' fissato in Costituzione.
Qual e' la ratio di questa modifica? La necessita' di liberare coloro che siedono nel CSM dal
dover rendere conto del proprio operato dinanzi alle correnti o ai partiti politici a cui devono
l'elezione. Non si tratta di eliminare il fenomeno fisiologico delle "correnti" in cui si associano
i magistrati, ma di eliminare - o quantomeno attenuare - l'incidenza che esse e i partiti hanno
sulla composizione dell'organo.
3. Istituzione dell'Alta corte disciplinare. Se la riforma fosse approvata, la giurisdizione
disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari (tutti, sia giudicanti che requirenti) sarebbe
attribuita a un'apposita Alta corte disciplinare, composta da 15 giudici:
- Tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita' in
materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio.
- Tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, eletto
dal Parlamento in seduta comune.
- Nove magistrati (sei giudicanti e tre requirenti), estratti a sorte tra gli appartenenti alle
rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio e che lavorano o hanno lavorato
presso la Corte di Cassazione.
L'istituzione dell'Alta Corte e' l'unico modo per far valere la responsabilita' dei magistrati, in
ordine ai loro doveri d'ufficio, in misura piu' efficace di quanto sia stato in grado di fare fino ad
oggi il CSM. Si affida la giustizia disciplinare a un organo terzo, autonomo dai CSM, composto
da professionisti altamente qualificati ma estratti a sorte, e dunque realmente indipendenti.
E' esclusa la possibilita' di fare ricorso in Cassazione per motivi di merito, per non minare
l'autonomia dell'Alta Corte. Tuttavia, autorevoli giuristi ritengono che il ricorso in Cassazione
per violazione di legge sarebbe comunque possibile, in forza dell'art. 111 della Costituzione.
Vedremo cosa decidera' la Corte costituzionale.
In conclusione, mi sembra evidente che un ordinamento giurisdizionale cosi' modificato
risulterebbe meno condizionabile dagli orientamenti politici interni ed esterni e dalle storture
che eccessive relazioni fra giudici e pubblici ministeri possono generare. Tutto cio' si traduce
in maggiori garanzie per il cittadino, fuori e dentro il processo.
Nel ringraziare i coraggiosi che si sono spinti a leggere fin qui, un paio di considerazioni finali,
in risposta alle piu' frequenti obiezioni che vengono mosse nei confronti di chi sostiene la
riforma.
Ma era davvero necessario intervenire con una revisione costituzionale?
- Lo sdoppiamento del CSM richiede una modifica della Costituzione. Nessuna legge
ordinaria avrebbe potuto dividere il CSM in due organi distinti, ne' avrebbe potuto
sottrargli la competenza disciplinare per affidarla alla nuova Alta corte.
- Con la riforma costituzionale, le garanzie di autonomia e indipendenza del PM vengono
"promosse" a livello costituzionale. La riforma costituzionale blinda i PM,
proteggendoli da eventuali governi futuri che avrebbero potuto limitare la loro
indipendenza usando una semplice e rapida legge ordinaria.
- Per garantire una vera "terzieta'" non basta piu' separare le funzioni ma serve una cesura
netta, al livello piu' alto dell'ordinamento.
Come fai a sostenere la riforma nonostante le dichiarazioni di certi esponenti della
destra di governo? Condivido ben poco dell'attuale maggioranza di governo, nel merito e nel
metodo. Anzi, spero vivamente che possano andare a casa. Tuttavia, credo che assumere
posizioni "per partito preso" sia estremamente dannoso per la democrazia, contribuendo ad
alimentare fenomeni di polarizzazione. Ed e' ancora piu' dannoso quando in ballo c'e' la nostra
Carta costituzionale. Quindi, se una proposta politica mi convince nel merito, la voto. Questo
non cambia il mio giudizio complessivamente molto negativo sul Governo Meloni.
Va bene, ma non ti fidi di piu' delle madri e dei padri costituenti? Dobbiamo difendere la
Costituzione! Riprendo le parole dell'Abate Sieye's nel 1789: "Un popolo ha sempre il diritto di
riesaminare e riformare la propria Costituzione. E' bene prevedere i tempi precisi in cui, in
caso di necessita', tale revisione avra' luogo".
Se da un lato "non vi e' legge che abbia piu' bisogno di una sorta di immutabilita', di una
Costituzione", dall'altro, "....un'opera di mano d'uomo ha bisogno di restare aperta ai progressi
della sua ragione e della sua esperienza". Nella Costituzione e' insito "un principio di
perfezionamento illimitato che gli consenta di piegarsi o di adattarsi alle necessita' di ogni
epoca, piuttosto che una facolta' di riproduzione o di distruzione integrale, abbandonata al
capriccio degli eventi". Secondo Sieye's, e' proprio questa flessibilita' nella rigidita' che
consente a una Costituzione di rimanere stabile e solida nel tempo.
Ben vengano, quindi, riforme costituzionali che incidano laddove l'architettura istituzionale
mostri necessita' di essere modificata, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 138.
In definitiva, l'invito che rivolgo in vista dell'imminente voto e' semplice: andiamo alle urne
mettendo da parte le tifoserie e le antipatie di partito. Come accennavo all'inizio, la polarizzazione pregiudiziale e' il nemico principale di un dibattito democratico sano.
Cerchiamo di informarci e di valutare la riforma per quello che e': uno strumento per cercare
di migliorare l'equilibrio della nostra giustizia e tutelare i diritti dei cittadini. La Costituzione e'
la nostra casa comune e, proprio per questo, merita di essere curata e, quando serve,
ristrutturata con coraggio e lucidita'.
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